Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo. Il testo del Decreto in Gazzetta Ufficiale

E' stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla nuova riorganizzazione del MiBACT [DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (20G00006) (GU Serie Generale n.16 del 21-01-2020)].

Tra le novità della riforma, che entrerà in vigore dal 5 febbraio 2020, anche la creazione di una Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo, con sede a Taranto e centri operativi a Venezia e Napoli.

Riportiamo di seguito il testo ufficiale dell'art. 37 del Decreto, relativo alla nuova Soprintendenza.
L'intero testo del decreto è liberamente scaricabile a questo link.


Art. 37 
  
 Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo 
 
 1. La Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale
subacqueo, di seguito «Soprintendenza nazionale», con sede a Taranto,
cura lo svolgimento delle attivita' di tutela, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo
94 del Codice, nonche' delle funzioni attribuite al Ministero ai
sensi della legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante la ratifica e
l'esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio
culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. A tal
fine, si raccorda con le Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio. 
 2. Nel territorio della Provincia di Taranto, il soprintendente
della Soprintendenza nazionale svolge altresi' le funzioni spettanti
ai soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. Il
soprintendente esercita inoltre sugli istituti e i luoghi della
cultura statali presenti nel medesimo territorio, e non assegnati ad
altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'articolo 43, comma
4. 
 3. La Soprintendenza nazionale ha centri operativi presso le
Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con sede a Napoli
e Venezia e nelle altre eventualmente individuate con successivo
provvedimento. 


  Note all'art. 37: 
 - Si riporta il testo dell'art. 94 del decreto
 legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
 «Art. 94 (Convenzione UNESCO sulla protezione del
 patrimonio culturale subacqueo) 
 Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei
 fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a
 partire dal limite esterno del mare territoriale sono
 tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul
 patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione
 UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo,
 adottata a Parigi il 2 novembre 2001.» 
 - La legge 23 ottobre 2009, n. 157, Ratifica ed
 esecuzione della Convenzione sulla protezione del
 patrimonio culturale subacqueo e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale del 10 novembre 2009 n. 262. 

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